Breve guida al recupero crediti da una società srl: la procedura stragiudiziale
Breve guida
al recupero crediti
da una società srl:
la procedura stragiudiziale
Scrivo gli “appunti” che seguono alla luce di una mia esperienza professionale maturata con una società specializzata nel settore delle “Informazioni commerciali e recupero crediti”.
Dunque, il recupero crediti da una società a responsabilità limitata (SRL) può essere un processo delicato e complesso, soprattutto se si considera che l’azione è indirizzata esclusivamente contro la società stessa e non contro i suoi soci. La prima fase di questo percorso è il tentativo di risoluzione stragiudiziale, che consiste nell’invio di una lettera di diffida formale. Ecco una guida dettagliata su come procedere.
1. Preparazione della lettera di diffida
La lettera di diffida è un documento formale che serve a sollecitare il pagamento di un credito. Deve essere redatta con attenzione, includendo tutte le informazioni necessarie per chiarire la natura del credito e la sua legittimità.
Elementi da includere nella lettera:
Intestazione: dati del creditore (nome, indirizzo, recapiti) e del debitore (ragione sociale, sede legale, eventuale riferimento a contatti specifici all’interno della società).
Data: la data di redazione della lettera.
Oggetto: “Diffida ad adempiere al pagamento” o una dicitura simile.
Introduzione: una breve presentazione del creditore e del rapporto commerciale o contrattuale esistente con la società debitrice.
Descrizione del credito: dettagli sull’importo dovuto, specificando la natura del credito (fattura non pagata, fornitura di beni o servizi, ecc.), la data di scadenza del pagamento e eventuali interessi di mora già maturati.
Richiesta di pagamento: un termine per il pagamento (solitamente tra 7 e 15 giorni) entro il quale il debitore deve adempiere per evitare azioni legali.
Avvertimenti: indicazione delle conseguenze in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, come l’avvio di azioni legali per il recupero del credito.
Chiusura: formule di cortesia e la firma del creditore o del suo rappresentante legale.
2. Invio della lettera di diffida
La lettera di diffida può essere inviata tramite:
Posta elettronica certificata (PEC): è il metodo preferibile in quanto garantisce la ricevuta di consegna e la validità legale del documento.
Raccomandata con ricevuta di ritorno: se la PEC non è disponibile, la raccomandata tradizionale con ricevuta di ritorno è un’alternativa valida per dimostrare l’invio e la ricezione della diffida.
3. Attesa della risposta
Dopo l’invio della lettera di diffida, è importante monitorare i termini stabiliti per il pagamento. Se la società debitrice risponde positivamente e procede con il pagamento, il problema è risolto. Tuttavia, se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito o se la società ignora la diffida, sarà necessario considerare ulteriori passi legali.
4. Prossimi passi in caso di mancato pagamento
Se la fase stragiudiziale non dà i risultati sperati, il creditore può intraprendere azioni legali per il recupero del credito. Le opzioni includono:
Decreto ingiuntivo: richiesta al giudice di emettere un’ingiunzione di pagamento contro la società debitrice.
Procedura esecutiva: in caso di mancato pagamento nonostante l’ingiunzione, si può procedere con il pignoramento dei beni della società.
Concordato stragiudiziale: tentativo di accordo con la società debitrice per un piano di rientro del debito.
Conclusione
Il recupero crediti da una società srl inizia, dunque, con un tentativo di risoluzione amichevole tramite una lettera di diffida. Questo passo è cruciale per stabilire formalmente la richiesta di pagamento e mettere in mora il debitore. Un approccio preciso e documentato può spesso portare alla risoluzione del debito senza necessità di ricorrere a vie legali. Tuttavia, se la società debitrice continua a non adempiere, è importante essere preparati a intraprendere ulteriori azioni legali per tutelare i propri diritti.
Per chiarimenti e informazioni il mio indirizzo è casilvan[chiocciolina]libero.it
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